Articolo 2425 del Codice civile
Art. 2425.
(Contenuto del conto economico).
Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate ((e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime))
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ((e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime))
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ((e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime))
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
((D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:)) 18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
((d) di strumenti finanziari derivati;))
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
((d) di strumenti finanziari derivati;))
Totale delle rettifiche (18 - 19).
((Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio.))((246)) ------------AGGIORNAMENTO (246)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
(Contenuto del conto economico).
Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate ((e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime))
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ((e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime))
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ((e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime))
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
((D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:)) 18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
((d) di strumenti finanziari derivati;))
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
((d) di strumenti finanziari derivati;))
Totale delle rettifiche (18 - 19).
((Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio.))((246)) ------------AGGIORNAMENTO (246)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-05-31, n. 202404909Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento sanzionatorio·
- capacità economiche dell'agente·
- Consiglio di Stato·
- criteri di commisurazione della sanzione·
- diritti dei consumatori·
- giurisdizione amministrativa·
- gravità della violazione·
- motivi di appello incidentale·
- personalità dell'agente·
- principio di specialità delle sanzioni amministrative·
- procedimento sanzionatorio·
- proporzionalità della sanzione·
- quantificazione della sanzione·
- ravvedimento operoso·
- regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di ARERA·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- sospensione della fornitura di gas·
- sospensione del termine per le richieste di informazioni·
- termine di conclusione del procedimento sanzionatorio·
- violazione art. 27 bis della deliberazione ARERA n. 138/2004·
- violazione art. 4.2 del Testo Integrato Morosità Gas
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-08-28, n. 202407291Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni·
- diritti amministrativi·
- finanziamento delle autorità indipendenti·
- giurisdizione amministrativa·
- interpretazione delle direttive europee·
- principio di leale cooperazione·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- regolamentazione del settore postale·
- riparto di giurisdizione
3. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-04-11, n. 202300457Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
- diniego di rateizzazione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- indice di liquidità·
- proroga della rateizzazione·
- rateizzazione straordinaria·
- riesame del provvedimento amministrativo·
- violazione art. 10 bis legge 241/90·
- violazione art. 19 D.P.R. 602/1973