Articolo 2783 bis del Codice civile

Art. 2783-bis.

(( (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio).))((I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto))((76)) ----------------AGGIORNAMENTO (76)
La L. 29 dicembre 1990, n. 428, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso."
Entrata in vigore il 23 gennaio 1991

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