Articolo 2305 del Codice civile
Art. 2305.
(Creditore particolare del socio).
Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', non puo' chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
(Creditore particolare del socio).
Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', non puo' chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.