Articolo 2297 del Codice civile

Art. 2297.

(Mancata registrazione).

Fino a quando la societa' non e' iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la societa' e i terzi, ferma restando la responsabilita' illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla societa' semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la societa' abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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