Articolo 1395 del Codice civile

Art. 1395.

(Contratto con se stesso).

E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto d'interessi.

L'impugnazione puo' essere proposta soltanto dal rappresentato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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