Articolo 922 del Codice civile

Art. 922.

(Modi di acquisto).

La proprieta' si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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