Articolo 922 del Codice civile
Art. 922.
(Modi di acquisto).
La proprieta' si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
(Modi di acquisto).
La proprieta' si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-24, n. 202300772Provvedimento:Leggi di più...- art. 2909 c.c.·
- art. 39 c.p.a.·
- art. 42 bis d.P.R. 327/2001·
- giudicato·
- inammissibilità motivi aggiunti·
- obbligo di provvedere·
- occupazione acquisitiva·
- onere della prova·
- risarcimento danni·
- silenzio amministrativo·
- spese di giudizio
4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202301443Provvedimento:Leggi di più...- actio negatoria servitutis·
- classificazione delle strade·
- compensazione delle spese·
- delibera comunale·
- difetto di motivazione e carenza di istruttoria·
- espropriazione di fatto·
- giurisdizione del Giudice ordinario·
- giurisdizione del TAR·
- inammissibilità del ricorso·
- mancata comunicazione di avvio del procedimento·
- ordinanza di divieto di transito·
- regolamento di esecuzione del Codice della Strada·
- violazione art. 3 e 6 l. 241/1990·
- violazione art. 42 Cost.·
- violazione art. 825, 832, 922 c.c.