Articolo 1880 del Codice civile

Art. 1880.

(Modalita' del pagamento della rendita).

La rendita vitalizia costituita mediante contratto e' dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e' costituita.

Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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