Articolo 969 del Codice civile
Art. 969.
(Ricognizione).
Il concedente puo' richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l'atto di ricognizione non e' dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
(Ricognizione).
Il concedente puo' richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l'atto di ricognizione non e' dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Sentenze • 5
1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-10-06, n. 202101179Provvedimento:Leggi di più...- affidamento legittimo·
- annullamento d'ufficio·
- art. 21 nonies l. 241/1990·
- autotutela amministrativa·
- diniego di archiviazione·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza sulle servitù prediali·
- interesse pubblico·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- onere della prova·
- recupero rifiuti speciali·
- riconoscimento unilaterale di diritti reali·
- rilascio autorizzazioni·
- servitù di passaggio
3. TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-02-23, n. 201600375Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 del Regolamento Edilizio·
- art. 36 del DPR 380/2001·
- carenza di istruttoria e motivazione·
- contemperamento degli interessi pubblici e privati·
- diniego di sanatoria·
- giurisdizione amministrativa·
- inammissibilità delle domande risarcitorie·
- intervento ad adiuvandum·
- misure cautelari monocratiche·
- proprietà comunale·
- risarcimento danni·
- sospensione dei lavori edilizi