Articolo 969 del Codice civile

Art. 969.

(Ricognizione).

Il concedente puo' richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

Per l'atto di ricognizione non e' dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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