Articolo 1657 del Codice civile

Art. 1657.

(Determinazione del corrispettivo).

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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