Articolo 695 del Codice civile
Art. 695.
(Diritti dei creditori personali dell'istituito).
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
(Diritti dei creditori personali dell'istituito).
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.