Articolo 1224 del Codice civile

Art. 1224.

(Danni nelle obbligazioni pecuniarie).

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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