Articolo 15 del Codice civile
Art. 15.
(Abrogazione delle leggi).
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.
(Abrogazione delle leggi).
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.
2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-03, n. 202402057Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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