Articolo 15 del Codice civile

Art. 15.

(Abrogazione delle leggi).

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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