Articolo 2793 del Codice civile

Art. 2793.

(Sequestro della cosa).

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente puo' domandarne il sequestro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi