Articolo 139 del Codice civile

Art. 139.

((Cause di nullita' note a uno dei coniugi.))((Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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