Articolo 2676 del Codice civile

Art. 2676.

((Diversita' tra registri, copie e certificati.))((Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri))
Entrata in vigore il 5 febbraio 1983

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