Articolo 2800 del Codice civile

Art. 2800.

(Condizioni della prelazione).

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e' stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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