Articolo 236 del Codice civile

Art. 236.

(Atto di nascita e possesso di stato)

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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