Articolo 236 del Codice civile
Art. 236.
(Atto di nascita e possesso di stato)
La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
(Atto di nascita e possesso di stato)
La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
Sentenze • 4
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-12-09, n. 202100198Provvedimento:Leggi di più...- Approvazione strumento urbanistico·
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