Articolo 236 del Codice civile

Art. 236.

(Atto di nascita e possesso di stato)

La filiazione ((...))si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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