Articolo 2384 del Codice civile

Art. 2384.

(( (Poteri di rappresentanza).))((Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina e' generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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