Articolo 521 del Codice civile

Art. 521.

(Retroattivita' della rinunzia).

Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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