Articolo 521 del Codice civile
Art. 521.
(Retroattivita' della rinunzia).
Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
(Retroattivita' della rinunzia).
Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-03-07, n. 202401534Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di ordinanza amministrativa·
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