Articolo 2666 del Codice civile

Art. 2666.

(Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze5

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi