Articolo 2666 del Codice civile
Art. 2666.
(Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
(Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
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