Articolo 1884 del Codice civile

Art. 1884.

(Assicurazioni mutue).

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi