Articolo 2334 del Codice civile
Art. 2334.
(( (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori). ))((Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, e' in facolta' dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facolta', non puo' procedersi alla costituzione della societa' prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.))
(( (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori). ))((Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, e' in facolta' dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facolta', non puo' procedersi alla costituzione della societa' prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.))
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-06-12, n. 202411926Provvedimento:Leggi di più...- custode giudiziario·
- eccesso di potere·
- esecuzione dei provvedimenti commissariali·
- legittimità dell'ordinanza·
- mancanza di risorse del custode·
- ordinanza commissariale·
- procedura esecutiva·
- spese processuali·
- tutela dell'igiene pubblica·
- violazione art. 2334 c.c.·
- violazione art. 50 d.lgs. n. 267/00·
- violazione art. 64 e 560 c.p.c.·
- violazione art. 8 d.p.r. n. 115/02
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-12-24, n. 201110182Provvedimento:Leggi di più...- art. 191 d.lgs. 58/1998·
- art. 195 d.lgs. 58/1998·
- culpa in vigilando·
- determinatezza della fattispecie sanzionatoria·
- diligenza degli organi apicali·
- eccesso di potere·
- interpretazione normativa·
- normativa di settore·
- offerta al pubblico di prodotti finanziari·
- onere della prova·
- onere di controllo·
- prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative·
- principio del contraddittorio·
- principio di tassatività delle sanzioni·
- prospetto informativo·
- regolamento emittenti·
- responsabilità amministrativa·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- sollecitazione all'investimento·
- tempus commissi delicti·
- violazione art. 94 TUF