Articolo 2684 del Codice civile

Art. 2684.

(Atti soggetti a trascrizione).

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' o costituiscono la comunione;
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprieta' o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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