Articolo 583 del Codice civile

Art. 583.

Successione del solo coniuge.

In mancanza di figli ((...)) di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.(216)
--------------AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi