Articolo 2590 del Codice civile

Art. 2590.

(Invenzione del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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