Articolo 1945 del Codice civile
Art. 1945.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore).
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore).
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
4. TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-12-14, n. 202201729Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti di gara·
- art. 93 e 103 del d.lgs. n. 50/2016·
- concessione di beni pubblici·
- esclusione da gara d'appalto·
- garanzia fideiussoria·
- illegittimità della lex specialis·
- impossibilità di prestazione della garanzia per forza maggiore·
- libertà di concorrenza e favor partecipationis·
- principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- rinuncia al beneficio ex art. 1945 c.c.·
- rito amministrativo·
- soccorso istruttorio·
- violazione dei principi di buona amministrazione
5. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-02, n. 202303539Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 1419 c.c.·
- art. 231 Codice della Strada·
- art. 93 d.lgs. 259/2003·
- autorizzazioni per opere pubbliche·
- convenzioni tra operatori e concessionari·
- deposito cauzionale e fideiussione bancaria·
- eccesso di potere·
- infrastrutture di telecomunicazioni·
- occupazione suolo pubblico·
- oneri a carico degli operatori·
- parziale nullità della convenzione·
- polizza assicurativa per danni a cose e persone·
- sospensione del pagamento delle prestazioni patrimoniali·
- spese di lite·
- violazione direttive comunitarie·
- violazione disciplina TLC