Articolo 921 del Codice civile
Art. 921.
(Consorzi coattivi).
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo' anche essere costituito d'ufficio dall'autorita' amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio puo' anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.
(Consorzi coattivi).
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo' anche essere costituito d'ufficio dall'autorita' amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio puo' anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.
Sentenze • 1
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-06-25, n. 201800143Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 cod. proc. amm.·
- cambio di destinazione d'uso·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- improcedibilità del ricorso·
- ottemperanza all'ordinanza di demolizione·
- ripristino delle opere abusive·
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)