Articolo 921 del Codice civile

Art. 921.

(Consorzi coattivi).

Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo' anche essere costituito d'ufficio dall'autorita' amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio puo' anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-06-25, n. 201800143
    Provvedimento:
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    • art. 35 cod. proc. amm.·
    • cambio di destinazione d'uso·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese·
    • improcedibilità del ricorso·
    • ottemperanza all'ordinanza di demolizione·
    • ripristino delle opere abusive·
    • segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
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