Articolo 57 del Codice civile

Art. 57.

(Prova della morte dell'assente).

Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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