Articolo 57 del Codice civile
Art. 57.
(Prova della morte dell'assente).
Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
(Prova della morte dell'assente).
Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.