Articolo 1459 del Codice civile

Art. 1459.

(Risoluzione nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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