Articolo 2279 del Codice civile
Art. 2279.
(Divieto di nuove operazioni).
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
(Divieto di nuove operazioni).
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.