Articolo 1772 del Codice civile

Art. 1772.

(Pluralita' di depositanti e di depositari).

Se piu' sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu' eredi, se la cosa non e' divisibile.

Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta' di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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