Articolo 1772 del Codice civile
Art. 1772.
(Pluralita' di depositanti e di depositari).
Se piu' sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu' eredi, se la cosa non e' divisibile.
Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta' di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
(Pluralita' di depositanti e di depositari).
Se piu' sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu' eredi, se la cosa non e' divisibile.
Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta' di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.