Articolo 1594 del Codice civile

Art. 1594.

(Sublocazione o cessione della locazione).

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di sublocare la cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del locatore.

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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