Articolo 946 del Codice civile
Art. 946.
(( (Alveo abbandonato). ))((Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico))
(( (Alveo abbandonato). ))((Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico))