Articolo 790 del Codice civile

Art. 790.

(Riserva di disporre di cose determinate).

Quando il donante si e' riservata la facolta' di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta' non puo' essere esercitata dagli eredi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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