Articolo 2009 del Codice civile

Art. 2009.

(Forma della girata).

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

E' valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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