Articolo 2009 del Codice civile
Art. 2009.
(Forma della girata).
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
E' valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
(Forma della girata).
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
E' valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-09, n. 201106469Provvedimento:Leggi di più...- art. 22 comma 36 legge n. 724 del 23/12/1994·
- art. 2909 c.c.·
- art. 37 legge n. 1034 del 1971·
- compensazione delle spese·
- esecuzione delle sentenze TAR·
- mancato pagamento delle somme accantonate·
- ottemperanza delle sentenze·
- principio di tempestività·
- reintegrazione della posizione patrimoniale·
- res judicata·
- ricostruzione della posizione giuridica·
- rivalutazione monetaria e interessi
3. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-01-19, n. 201100339Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- art. 43 del d.P.R. 327/2001·
- commissario ad acta·
- espropriazione per pubblica utilità·
- giudicato·
- inadempimento amministrativo·
- occupazione illegittima di beni immobili·
- ottemperanza delle sentenze·
- principio di intangibilità del giudicato·
- risarcimento danni
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-10-07, n. 201007345Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 12 d.P.R. 252/1998·
- art. 4 d.lgs. 490/1994·
- eccesso di potere·
- interdittiva antimafia·
- misure interdittive·
- ne bis in idem·
- principio di proporzionalità·
- risoluzione contratto appalto·
- sostituzione imprese in raggruppamenti temporanei·
- valutazione complessiva del pericolo di infiltrazione mafiosa·
- violazione di legge