Articolo 1737 del Codice civile

Art. 1737.

(( (Nozione). ))((Il contratto di spedizione e' un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o piu' contratti di trasporto con uno o piu' vettori e di compiere le operazioni accessorie))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021
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