Articolo 1737 del Codice civile
Art. 1737.
(( (Nozione). ))((Il contratto di spedizione e' un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o piu' contratti di trasporto con uno o piu' vettori e di compiere le operazioni accessorie))
(( (Nozione). ))((Il contratto di spedizione e' un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o piu' contratti di trasporto con uno o piu' vettori e di compiere le operazioni accessorie))