Articolo 2063 del Codice civile
Art. 2063.
(Oggetto).
Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
(Oggetto).
Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.