Articolo 2837 del Codice civile
Art. 2837.
(Atti formati all'estero).
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
(Atti formati all'estero).
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.