Articolo 337 del Codice civile

Art. 337.

Vigilanza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))e per l'amministrazione dei beni.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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