Articolo 2829 del Codice civile

Art. 2829.

(Iscrizione sui beni del defunto).

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto puo' eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se pero' risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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