Articolo 1719 del Codice civile
Art. 1719.
(Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato).
Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
(Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato).
Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
5. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-07-17, n. 202402272Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 L.R. n. 10/1991·
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