Articolo 1726 del Codice civile

Art. 1726.

(Revoca del mandato collettivo).

Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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