Articolo 455 del Codice civile

Art. 455.

(Efficacia della sentenza di rettificazione).

La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi