Articolo 426 del Codice civile

Art. 426.

(Durata dell'ufficio).

Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,))degli ascendenti o dei discendenti.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004

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