Articolo 663 del Codice civile

Art. 663.

(Legato imposto a un solo erede).

Se l'obbligo di adempiere il legato e' stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo e' tenuto a soddisfarlo.

Se e' stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volonta' del testatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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