Articolo 1980 del Codice civile

Art. 1980.

(Effetti della cessione).

Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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